Corresponsione Premio Unico Aziendale

Adempimenti ai quali sono tenuti gli Agricoltori in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale relativamente al Regime di Pagamento Unico (RPU).

1. Domanda di adesione
Gli agricoltori che intendono poter usufruire del servizio di corresponsione del Premio Unico Aziendale devono aderire ad ATEPROL - CAA-ACLI srl - Lecce 02. I relativi stampati, disponibili presso la sede centrale, le sedi periferiche di recapito e sul sito, nella sezione modulistica, dovranno essere corredati della documentazione comprovante la conduzione e dalla copia della domanda di recesso qualora il produttore sia stato iscritto ad altre organizzazioni.

2. Il nuovo regime degli aiuti
Il nuovo regime consiste nella sostituzione dei pagamenti e dei premi previsti dalle organizzazioni comuni di mercato (OCM) con un "Regime di Pagamento Unico". Tale regime di aiuti viene definito "disaccoppiato", in quanto i produttori beneficiari dell'aiuto non sono vincolati a seguire specifici indirizzi produttivi ma, con l'eccezione di ortofrutticoli e colture permanenti, hanno la possibilità di esercitare nelle loro aziende qualsiasi attività agricola.
Nel settore dell'Olio d'oliva, la riforma della PAC viene attuata in maniera diversa rispetto alla maggior parte degli altri prodotti. Il periodo di riferimento adottato è di quattro anni (contro i tre anni degli altri settori) per tener conto del fatto che la produzione oleicola fluttua considerevolmente da un anno all'altro.

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- Attuazione: l'Olio d'Oliva è entrato nel Regime di pagamento Unico a decorrere dal 2006.
- il Regime di Pagamento Unico (RPU): agli Stati membri era stata data facoltà di fissare entro il 1° agosto 2005 una percentuale minima del 60% dei pagamenti medi legati alla produzione nel corso delle campagne 1999/2000, 2000/01, 2001/02 e 2002/03 da convertire in diritti di pagamento nell'ambito del RPU per le aziende di dimensioni superiori a 0,3 ettari (pagamenti parzialmente disaccoppiati). In Italia tale percentuale è stata fissata al 95%.
- le Dotazioni Nazionali: una volta decisa la percentuale di aiuti (95% per l'Italia) da erogare tramite il RPU, il residuo (5%) resta a disposizione degli Stati membri: queste "dotazioni nazionali" consentono di effettuare misure a sostegno dell'ambiente e della qualità nell'ambito di programmi di attività svolti da organizzazioni di operatori.
- Condizioni per la concessione degli Aiuti: al fine di poter beneficiare del RPU, gli agricoltori devono mantenere le proprie terre in condizioni agronomiche e ambientali soddisfacenti e rispettare le norme di "condizionalità". Gli Stati membri definiscono al livello appropriato i requisiti minimi di conservazione in condizioni agronomiche e ambientali soddisfacenti. Agli oliveti si applicano specificamente le seguenti condizioni:

- conservazione delle caratteristiche paesaggistiche, incluso il divieto di estirpazione degli oliveti;
- conservazione degli oliveti in buone condizioni vegetative.

3. Regime della condizionalità
 La Condizionalità rappresenta una delle principali novità introdotte a seguito della riforma della Politica Agricola Comune (PAC) approvata nel 2003. Essa coinvolge tutti gli agricoltori che dal 1° gennaio 2005 beneficiano dei finanziamenti messi a disposizione dall'Unione Europea attraverso la stessa PAC; a partire da tale data infatti tutti gli agricoltori sono tenuti ad assicurare il rispetto di una serie di impegni di corretta gestione agronomica dei terreni, salvaguardia dell'ambiente, salute pubblica, igiene e benessere degli animali. La non conformità a tali impegni comporta l'attivazione di un meccanismo di riduzione dell'insieme dei pagamenti diretti a cui ciascun agricoltore avrebbe diritto. Dunque, mentre il disaccoppiamento annulla la giustificazione produttivistica del sostegno al reddito, la condizionalità fornisce nuovi elementi cui "accoppiare" il sostegno stesso, utilizzandolo come incentivo all'adozione o alla conservazione di comportamenti virtuosi da parte degli agricoltori. La condizionalità di per sé non è un concetto nuovo, ma finora si concretizzava in una misura volontaria per gli Stati membri e si applicava soltanto alle norme ambientali (eco-condizionalità).

Soggetti destinatari
Le disposizioni comunitarie e nazionali diramate a seguito dell' introduzione della disciplina della condizionalità stabiliscono che "tutti gli agricoltori che dal 1° gennaio 2005 beneficiano di pagamenti diretti" sono tenuti al rispetto degli impegni relativi ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e a mantenere i terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA); tale obbligo investe l'intera attività e struttura aziendale, anche quelle attività e superfici per le quali non sussistono pagamenti diretti. 
Impegni da rispettare
Le relative norme si trovano negli allegati III e IV del Reg. CE 1782/03 e nelle relative norme di recepimento nazionale e regionale.

I Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) sono rappresentati da direttive comunitarie preesistenti, il cui obbligo a livello nazionale è stato introdotto progressivamente a partire dal 1° gennaio 2005, per poi proseguire a gennaio 2006, con l'ultima tranche di applicazione prevista per gennaio 2007. I CGO si applicano, infatti, a partire dalle domande di pagamento presentate nell'anno civile 2005. Le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA) rappresentano le condizioni agronomiche ottimali in cui dovrebbero essere tenuti i terreni agricoli. Questo ulteriore vincolo è stato elaborato per le probabili conseguenze del disaccoppiamento: infatti, il Consiglio ha introdotto una serie di requisiti al fine di prevenire l'abbandono sia della pratica agricola, sia dei terreni, in special modo quelli presenti nelle aree marginali per i quali l'utilizzo non è ritenuto economicamente vantaggioso. I requisiti da rispettare per la gestione dei terreni sono soprattutto di natura agronomica, relativamente all'erosione, alla struttura ed alla fertilità, assicurando nel contempo un livello minimo di mantenimento per evitare rischi di deterioramento degli habitat.

L'insieme degli impegni da rispettare, in relazione ai quali l'agricoltore sottoscrive una specifica dichiarazione di intenti in fase di domanda, sono raggruppati in Campi di Condizionalità ognuno dei quali fa riferimento a quattro settori omogenei quali: Ambiente/ Sanità pubblica, Salute delle piante e degli animali/ Igiene e benessere degli animali/ Buone condizioni agronomiche ed ambientali. L'elenco completo degli Atti (CGO) e delle Norme (BCAA) è inserito nel Decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 15 dicembre 2005 n. 4432, pubblicato sulla GU n. 302 del 29.12.05. Sulla base delle disposizioni approvate con lo stesso Decreto Ministeriale le Regioni e le Province Autonome possono con propri provvedimenti dettagliare ulteriormente l'elenco degli impegni di condizionalità in modo da adattarli al meglio alle caratteristiche del proprio territorio. La Giunta regionale pugliese ha provveduto con la Deliberazione n. 180 del 21 febbraio 2006.

Sanzioni
L'inosservanza delle norme imposte, sia per un'azione contraria, che per un'omissione dell'agricoltore beneficiario, comporta la perdita del diritto al pagamento dell'intero aiuto spettante. L'applicazione della condizionalità investe l'intera attività e struttura aziendale, anche quelle attività e superfici per le quali non sussistono pagamenti diretti. La riduzione dell'aiuto, fino al suo completo annullamento, tiene conto della gravità, portata, durata e frequenza dell'infrazione commessa.
In sostanza, la riduzione varia: 
- entro il 5% per le negligenze (maggiorata fino al 15% in caso di recidività); 
- dal 20% al 100% per le infrazioni dolose.
Il Reg. Ce 796/2004 indica come regola generale una riduzione del 3%. In caso di recidività (ripetizione della medesima infrazione nell'arco di tre anni consecutivi), la riduzione stabilita dovrà essere moltiplicata per tre, fino al massimo del 15%. Inoltre, un'infrazione commessa oltre i tre anni viene ritenuta dolosa. Le decurtazioni dei pagamenti diretti degli agricoltori saranno stornate per il 75% a livello comunitario, mentre il restante 25% contribuirà al budget del singolo Stato membro; comunque in entrambi i casi, i soldi saranno utilizzati per incrementare le dotazioni per i Piani di Sviluppo Rurale.